Diritto

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Registrazione preliminare per acquisto casa

Nell’acquisto di una casa è necessario registrare il preliminare? Quali possono essere le conseguenze di una mancata registrazione?

#acquisto casa,

 

Nel caso sottoposto al nostro esame, riguardante un fabbricato ad uso abitativo, la registrazione è SEMPRE obbligatoria (sia che il preliminare sia stipulato per atto pubblico, che per scrittura privata autenticata da notaio, sia che venga concluso per scrittura privata non autenticata, da un privato o da un imprenditore).

Ciò è stabilito dal D.P.R. 131/1986, così come modificato dal D.L. 223/2006, artt. 10 e ss.

Inoltre, nel caso in cui il preliminare sia stato stipulato tramite l’attività di un mediatore, la legge impone anche al suddetto agente di richiedere la registrazione, appone la responsabilità solidale in capo a quest’ultimo per il pagamento dell’imposta di registro.

La registrazione del contratto è essenzialmente un obbligo fiscale e in caso di omissione, è prevista una leggera sanzione.

Non bisogna dimenticare che oggi è molto semplice per l’Agenzia delle Entrate scovare gli evasori, in quanto i notai o comunque gli agenti e i mediatori sono obbligati a registrare in un apposito archivio unico l’elenco dei preliminari conclusi con il loro intervento, e i summenzionati professionisti possono essere sottoposti a controlli.

Inoltre, ai sensi dell’art. 2704 del c.c. e dell’art. 18 comma 1 D.P.R. 131/1986, “la data certa è attribuita dalla registrazione” ed in questo senso la registrazione del contratto preliminare rappresenta una garanzia di poter provare il proprio buon diritto, nel caso in cui dovessero sorgere problemi e si presentasse la necessità di rivolgersi ad un legale.

 

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