Secondo la Cassazione n. 1662/2005 “la concessione di un bene in locazione o in affitto può avvenire su iniziativa disgiunta di ciascun condomino…”, perché trova applicazione la presunzione che il locatore abbia agito anche con il consenso degli altri.
Questo vuol dire che, in teoria, ognuno dei partecipanti alla comunione potrebbe decidere autonomamente di dare in locazione il bene.
Tuttavia, la sentenza Cass. 14759/2008 precisa che la maggioranza dei comunisti, una volta appresa l’intenzione della minoranza o di uno di essi di cedere in locazione ad un terzo la cosa comune, ovvero una volta appresa l’avvenuta stesura del contratto, potrebbe opporsi alla stipulazione o all’esecuzione del contratto stesso. A questo punto la maggioranza, comunicando al terzo affittuario tale dissenso, renderebbe il contratto stipulato invalido.
Ne deduciamo che l’affitto (in questo caso del fondo rustico ) effettuato da parte di uno solo dei comproprietari è perfettamente valido, purchè la maggioranza non si opponga. Inoltre, un’eventuale opposizione della maggioranza avrebbe effetto solo se manifestata durante il corso delle trattative o al principio del rapporto e non a rapporto già instaurato.