Affitto di fondo rustico ed enfiteusi
E' possibile che l'enfiteuta o il livellario stipulino un contratto di affitto agrario con un soggetto terzo?
E' possibile che l'enfiteuta o il livellario stipulino un contratto di affitto agrario con un soggetto terzo?
L’Enfiteusi (art. 957 e seguenti c.c.) è un diritto reale di godimento (cioè un diritto che consente a chi ne è titolare di godere di una cosa di cui non è proprietario), ed è fra tutti il più esteso.
L’enfiteuta gode infatti degli stessi diritti del concedente, ma ha due obblighi verso quest’ultimo: versargli un canone e migliorare il fondo.
L'enfiteuta non può concedere una subenfiteusi, ma -fermi restando gli obblighi di miglioramento dell'immobile e versamento del canone periodico- può anche cedere a terzi il proprio diritto stipulando un contratto di affitto del fondo, e lo stesso vale per il livellario (il livello è un istituto che di fatto corrisponde all’enfiteusi, come stabilito in più occasioni dalla Cassazione).