Diritto

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Rinnovo del contratto di affitto di fondo rustico

E’ stato stipulato un contratto di affitto in deroga per la durata di cinque anni, scaduto il 01.01.2012. Dopo la scadenza c’è il tacito rinnovo di anno in anno, fino alla disdetta di una delle parti, da comunicare con preavviso di sei mesi. Oggi, senza disdetta, il contratto può essere rinnovato per 15 anni ex legge 203?

#affitto, #patto in deroga, #terreno agricolo,

L’art. 4 della legge 203/1982 stabilisce che, alla scadenza del contratto, in mancanza di disdetta di una delle parti, lo stesso si intende rinnovato per un periodo minimo di 15 anni in caso di affitto ordinario e per sei anni in caso di affitto parcellare.

Per cui, da quanto descritto nel caso proposto, ritengo che si possa considerare rinnovato per 15 anni.

 

   

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