Il contratto secondo la disciplina dei "patti in deroga" deve essere stipulato per iscritto e necessita della firma, oltre che delle parti, anche dei rappresentanti sindacali. Tuttavia, non è richiesta necessariamente la presenza contestuale dei rappresentanti sindacali con le parti alla sottoscrizione del contratto.
Infatti gli accordi in deroga, in tema di contratti agrari, sono validi a condizione che il rappresentante di categoria svolga un'attività effettiva di consulenza e di indirizzo e non si limiti alla mera presenza (Cass. Civ. 7830/2002).
Quindi, se le parti sono state assistite ed hanno ricevuto una consulenza effettiva, l’accordo sarà valido anche se sottoscritto separatamente.