Diritto

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Divieto di subaffitto patto in deroga

Il titolare di un’associazione di volontariato ha firmato con i proprietari un contratto di affitto in deroga ex art. 45 L.203/1982 avente ad oggetto una struttura e terreni coltivabili. Nel contratto le parti hanno contemplato sia il subaffitto che la cessione. L’organizzazione di volontariato intende cedere il contratto ad una cooperativa. Ho letto però che ogni forma di cessione o subaffitto è vietata e vorrei chiarimenti in merito.

#patto in deroga, #terreno agricolo,

La legge 203/1982 prevede un divieto di subaffitto del fondo rustico all’art. 21.

Tuttavia, la stessa legge conferisce, a mezzo dell’art. 45, la possibilità di stipulare dei contratti agrari anche in deroga alle norme che disciplinano la materia e tale libertà può riguardare ogni aspetto dell’accordo (non solo il canone di locazione o la sua durata). Le uniche fattispecie sempre vietate sono la mezzadria, la colonia parziaria e la compartecipazione agraria, oltre alla corresponsione di somme a titolo di buona entrata. Nel caso di specie, nonostante esista un divieto di sub affitto ex art 21 della L.203/1982, l’associazione di volontariato può procedere alla cessione, avendo previsto tale possibilità in un patto in deroga ex art. 45 L. 203/1982.

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