In base alla sentenza n.5942/1993 della Cassazione, è possibile applicare all'affitto di azienda agricola -comprendente il conferimento di un fondo-, la normativa sull'affitto di fondo rustico.
In particolare l’art. 27 della legge 3 maggio 1982, n. 203, stabilisce che a tutti i contratti agrari stipulati dopo la sua entrata in vigore “aventi per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici” si applicano “le norme regolatrici dell’affitto dei fondi rustici”.
Secondo l'art. 2 della medesima legge, la durata minima di un affitto di fondo rustico è di 15 anni. Attraverso la disciplina dei patti in deroga, tuttavia, è possibile concordare fra le parti condizioni contrattuali meno stringenti (anche in termini di durata), ma se si sceglie di stipulare un accordo del genere, l'assistenza delle associazioni di categoria è imprescindibile.