Per comprendere le conseguenze della successione sulla conduzione del fondo rustico, bisogna fare riferimento all'art. 49 della legge 203/82, il quale stabilisce che in caso di morte del proprietrio di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell’apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi l’attività agricola in qualità di imprenditori a titolo principale, o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse.
Nella disposta ipotesi, che sembra corrispondere alla fattispecie sottoposta ad esame, il coltivatore diretto o imprenditore agricolo diviene ex lege affittuario sia dei fondi ricevuti in eredità, sia dei fondi di proprietà della comunione ereditaria, e il tutto per un periodo di 15 anni, corrispondenti alla durata legale minima dei contratti di affitto.
Dunque, se come mi sembra di capire, Suo fratello coltivava già prima della morte di Suo padre il fondo in questione in virtù di una situazione DI FATTO, cioè senza un contratto di affitto, in base al citato art. 49 L. 203/82, all'apertura della successione si é instaurato automaticamente ex legge un rapporto di affitto della durata di 15 anni, che non può essere interrotto prima della sua scadenza. Questo perché la legge italiana tutela prima di tutto la produttività del fondo rustico, più che l'eredità dello stesso.
Nel caso in cui Suo fratello avesse iniziato a coltivare il fondo di cui si parla, in base ad un regolare contratto di affitto, egli, in qualità di concessionario ex contractu, continuerebbe ad usufruire del godimento del fondo rustico perché i contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente, quindi prima della scadenza naturale di un eventuale contratto, non si potrebbe intraprendere alcuna azione (sicuramente non una conduzione in comune).
Naturalmente, alla scadenza del contratto, sarebbe eventualmente possibile modificare con un accordo le condizioni a cui Suo fratello si trova a condurre il fondo, ma senza dimenticare la prelazione, disciplinata dall’art.4bis della legge 203/1982 (D. lgs. n.228 del 18 maggio 2001).
Se infatti Lei, in qualità di locatore, alla scadenza del contratto, intendesse concedere in affitto il fondo ad un soggetto diverso da Suo fratello, attuale conduttore, dovrebbe comunicare a quest'ultimo, mediante raccomandata A/R, le offerte ricevute, almeno novanta giorni prima della scadenza. Se Suo fratello, una volta informato, offrisse di coltivare il fondo alle stesse condizioni offerte dal terzo, sarebbe preferito per legge.
È invece possibile che alla scadenza del contratto, il locatore (cioè Lei) decida di riprendere possesso del fondo per coltivarlo in proprio o per venderlo (sempre rispettando il diritto di prelazione).