Sono escluse dalla presentazione della SCIA:
- i laboratori artigianali fino a 3 addetti adibiti a prestazioni lavorative e che non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera (ad esempio il calzolaio, il sarto,…)
- le realtà soggette a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali
- le attività per le quali non sussiste una puntuale e precisa previsione normativa o regolamentare (come ad esempio le attività economiche a prevalente carattere finanziario).
A titolo esemplificativo, possono sono esclusi dalla presentazione della SCIA il calzolaio, il sarto, l’elettricista e il riparatore TV.
La dichiarazione dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a particolari vincoli. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare la SCIA, correttamente compilata e completa in ogni sua parte. L’avvio dell’attività corrisponde al giorno di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Entro 60 giorni dall’invio, le SCIA pervenute vengono sottoposte a controllo da parte del SUAP e degli Enti e Uffici della PA preposti. L’istruttoria da parte degli enti competenti del SUAP ha lo scopo di individuare eventuali informazioni e/o allegati da integrare. Qualora vengano riscontrate anomalie, assenza di requisiti oppure la carenza di documentazione, sarà inviata una richiesta di integrazioni.
Qualora l’impresa non provveda a regolarizzare la SCIA, l’ufficio competente potrebbe inibire la prosecuzione dell’attività.